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IL PROCESSO DI SOCIETARIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. ANCHE GLI ENTI DEL TERZO SETTORE POSSONO PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI

Il processo di Societarizzazione degli enti del Terzo Settore. Anche gli Enti del Terzo Settore possono partecipare agli appalti pubblici.

La nozione euro-unitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, potendo, quindi, partecipare alle gare pubbliche anche gli enti del c.d. terzo settore, tenuto conto sia del principio di neutralità della forma giuridica vigente in materia, finalizzato a rendere più ampia possibile la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici” (Cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 12/05/2020, n. 311).

Quindi, un pieno riconoscimento della “capacità giuridica” degli ETS.

Tuttavia, dal punto di vista giuridico, al “potere” consegue sempre una “responsabilità”.

E proprio in attuazione di questo principio, il Codice del Terzo Settore prevede una serie di disposizioni che assimilano gli ETS alle società.

Infatti, dall’esame del Codice del Terzo Settore si evince un evidente processo di “societarizzazione” degli ETS, i cui elementi principali sono costituiti dal disposto dei seguenti articoli:

Art. 13

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 220.000,00 euro va redatto un bilancio di esercizio formato da 

  • Stato Patrimoniale
  • Rendiconto Gestionale
  • Relazione di missione

Art. 26

  • Previsione delle medesime cause di ineleggibilità e di decadenza disposte per gli amministratori delle società tramite il richiamo esplicito dell’art. 2382 c.c.

Art.  27

  • Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475 ter del codice civile.

Art. 28

  • Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392,2393,2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Art. 30

  • L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento ai principi della 231/01 nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Un contesto “liquido” in cui l’ETS da un lato è identificato come soggetto capace di svolgere attività economiche; dall’altro mutua regole e responsabilità dalle disposizioni in materia di impresa e società.

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