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Ritardi nei pagamenti PA

Ritardi nei pagamenti della p.a. La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea bacchettano lo Stato italiano per l’inefficienza e il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 865, della legge n.145 del 2018 sollevate da alcune Regioni, aventi ad oggetto il tema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni (in particolare degli enti del Servizio sanitario nazionale), giusta  sentenza n. 78 del 24.4.2020, la  Corte Costituzionale ha osservato:

  • “La disciplina dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha infatti una notevole incidenza sul sistema economico.”
  • “L’importanza del fenomeno è stata recepita dalla direttiva 2011/7/UE, sia rimarcando la necessità di «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi» (considerando n. 12), sia evidenziando che i «ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese.”
  • “Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile» (considerando n. 3).”
  • “D’altronde i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche «il corretto funzionamento del mercato interno», nonché «la competitività delle imprese e in particolare delle PMI», valori che la direttiva, all’art. 1, eleva a suoi principali obiettivi.”

Il legislatore italiano ha cercato di conformarsi a tale direttiva e nell’ultimo decennio si è mosso principalmente lungo tre direttrici:

  • imposizione di limiti più stringenti ai tempi di pagamento: decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192
  • incentivazione della cessione a intermediari finanziari dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e della utilizzazione degli stessi in compensazione di debiti tributari: art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e art. 12, comma 7-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145
  • concessione straordinaria di liquidità agli enti debitori per ridurre lo stock del debito accumulato: artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, nonché articoli da 32 a 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

Si ritiene di poter omettere ogni commento circa la concreta efficacia di tali norme.

Tant’è che con sentenza del 28.01.2020 (Causa C 122/2018) la  CGUE ha condannato l’Italia perché:

  • Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
  •  la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

E va sottolineato come in tali casi sussista una ovvia responsabilità della P.A. nei confronti nel privato.

Infatti, il Consiglio di Stato, Adunanza Plen. n. 7 del 23.4.2021,  ha sancito che  «La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito  …».

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