Sezioni unite della Cassazione: la Pubblica Amministrazione deve risarcire il danno se ha adottato un comportamento lesivo dei canoni di correttezza e buona fede. Un obbligo di protezione da parte della P.A.!
La condotta Pubblica Amministrazione difforme dai canoni della correttezza e buona fede comporta una responsabilità della stessa; ed, inoltre, l’obbligo di risarcire il danno patito da chiunque abbia fatto affidamento sulla correttezza del comportamento della P. A. medesima.
Infatti, giusta sentenza n. 615 del 15 gennaio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che in continuità con il principio affermato con l’ordinanza n. 8236 del 2020:
“Spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione“.
Tale importante pronunciamento ribadisce anche l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenze n. 5 del 2018 e n. 7237 del 2020), secondo cui:
“Le regole di diritto pubblico hanno ad oggetto il provvedimento (l’esercizio diretto ed immediato del potere) e la loro violazione determina, di regola, l’invalidità del provvedimento adottato. Al contrario, le regole di diritto privato hanno ad oggetto il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all’esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara. La loro violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. Non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)”.
Pertanto, affinché la Pubblica Amministrazione sia obbligata a risarcire il danno occorre:
- Una condotta della P.A. difforme dai canoni della correttezza e buona fede;
- affidamento da parte del privato sulla correttezza del comportamento della P. A.;
- la prova del danno patito.
Tale responsabilità sussiste a prescindere dalla validità dell’atto e anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato.
Un obbligo di protezione degli interessi del cittadino, delle Imprese e degli ETS da parte della P.A.
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